Imprese che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore fisse (dal sito Accredia.it)

Servizio

Certificazioni di prodotti e servizi

Settore

Ambiente

Riferimento normativo

Regolamento (UE) n. 517/2014

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146
RT-29 rev.02 ACCREDIA (in vigore sino al 24-02-2020)

Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: – installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; – installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008

Descrizione

Gli impianti fissi di protezione antincendio sono definiti come impianti in funzione o temporaneamente fuori servizio composti da uno o più contenitori interconnessi, installati in conseguenza ad un rischio di incendio specifico in uno spazio ben definito e che, di norma, non sono in movimento durante il loro funzionamento (Articolo 2 del regolamento (CE) n.842/20067 e articolo 1 del Regolamento (CE) n.1497/2007).

Gli estintori sono dispositivi portatili, disponibili in tutte le dimensioni standard,  utilizzati normalmente in particolari settori o condizioni ( ad esempio, a bordo di aerei o in strutture informatizzate).

gas fluorurati utilizzati in impianti fissi di protezione antincendio sono principalmente gli HFC ovvero quel gruppo di gas fluorurati impiegati ad esempio, come refrigeranti o come agenti estinguenti in sistemi di incendio: i gas fluorurati spengono l’incendio assorbendo il calore della fiamma.

Le certificazioni di conformità alle norme di riferimento rilasciate dagli organismi di certificazione accreditati garantiscono l’alta qualità delle imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra.

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