DPR 146/2018 e Reg. UE 517/2014: gli obblighi di taratura per strumenti F-GAS
Il quadro normativo italiano ed europeo sui gas fluorurati ad effetto serra è uno dei più articolati in ambito ambientale e impone alle imprese certificate F-GAS una serie di adempimenti tecnici e documentali. Tra questi, la taratura periodica degli strumenti utilizzati per l’installazione, la manutenzione, il controllo perdite e il recupero dei gas fluorurati rappresenta un obbligo spesso sottovalutato ma oggetto di verifica specifica in sede di audit e ispezione.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio cosa prevedono il DPR 146/2018 e il Regolamento (UE) 517/2014, quali strumenti sono soggetti a taratura, con quale cadenza, quali registri conservare e quali sanzioni si rischiano in caso di inadempienza.
Il quadro normativo di riferimento
Il Regolamento (UE) 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra rappresenta la cornice europea. L’articolo 4 impone controlli periodici delle perdite sugli apparecchi contenenti F-GAS in quantità pari o superiori a determinate soglie di CO2 equivalente. L’articolo 10 disciplina invece la certificazione del personale e delle imprese.
Il DPR 146/2018 è il decreto attuativo italiano che recepisce e specifica gli obblighi del Regolamento UE, istituendo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e definendo gli obblighi documentali delle imprese.
Chi è soggetto all’obbligo di taratura
Sono tenuti a utilizzare strumenti tarati e dotati di riferibilità metrologica:
- Imprese certificate F-GAS (categoria I, II, III, IV) iscritte al Registro telematico
- Tecnici certificati che operano su impianti con gas fluorurati
- Laboratori interni di aziende che effettuano autocontrolli documentati
- Società di controllo perdite che forniscono servizi a terzi
L’obbligo deriva sia direttamente dalla normativa F-GAS sia, indirettamente, dalle richieste degli organismi di certificazione ISO 9001 e dagli schemi di accreditamento degli enti ispettori.
Strumenti soggetti a taratura obbligatoria
Gli strumenti che richiedono taratura periodica sono quelli utilizzati per misurare grandezze critiche nel ciclo operativo degli impianti a gas fluorurati:
- Gruppo manometrico (manifold) — per la misura delle pressioni di alta e bassa
- Bilance elettroniche per gas refrigeranti — per la pesatura della carica di refrigerante
- Cercafughe elettronici — secondo UNI EN 14624, con sensibilità minima richiesta
- Termometri digitali e sonde — per la misura delle temperature di esercizio
- Pinze amperometriche e multimetri — per la diagnostica elettrica degli impianti
- Pressostati differenziali — per verifiche di sicurezza
- Vacuometri — per la verifica del vuoto durante la messa in servizio
Da sapere: la taratura deve garantire la riferibilità metrologica al Sistema Internazionale (SI) attraverso una catena ininterrotta di confronti. Per la maggior parte degli usi F-GAS è sufficiente un certificato emesso da un laboratorio con riferibilità ACCREDIA, senza necessità di accreditamento ACCREDIA diretto del singolo certificato.
Cadenza della taratura
La cadenza tipica richiesta è annuale per la maggior parte degli strumenti F-GAS. In particolare:
- Cercafughe: taratura annuale obbligatoria (ogni 12 mesi)
- Gruppo manometrico: annuale, con verifica intermedia consigliata
- Bilance: annuale, con verifica di linearità
- Termometri e sonde: annuale
- Pinze amperometriche: annuale o biennale a seconda del costruttore
La cadenza effettiva può essere modulata dal manuale del costruttore, dalle procedure aziendali di qualità e dall’uso intensivo dello strumento. In ogni caso la validità del certificato è 12 mesi secondo la prassi consolidata dei laboratori italiani.
Registri e documentazione obbligatoria
Il DPR 146/2018 impone alle imprese certificate la tenuta di registri tecnici che, per essere validi, devono fare riferimento a strumenti tarati. I documenti da conservare sono:
- Certificati di taratura originali (digitali o cartacei firmati)
- Registro degli interventi con indicazione dello strumento utilizzato e del relativo certificato
- Registro dei controlli perdite ex art. 4 Reg. UE 517/2014
- Schede di manutenzione degli strumenti stessi
I certificati devono essere conservati per almeno 5 anni e resi disponibili in caso di ispezione o audit.
Sanzioni previste
Il mancato rispetto degli obblighi di taratura può determinare conseguenze di diversa gravità:
- Sanzioni amministrative da 7.000 a 100.000 euro per le imprese, previste dal D.Lgs. 163/2019 che disciplina il sistema sanzionatorio F-GAS
- Sospensione o revoca della certificazione F-GAS dell’impresa o del tecnico
- Invalidità dei controlli perdite eseguiti con strumenti non tarati
- Non conformità maggiori in audit ISO 9001 e schemi di settore
Come prepararsi a un ciclo di tarature
La gestione ordinata delle tarature richiede un piano annuale. AvaTech Lab mette a disposizione dei clienti F-GAS uno scadenzario automatico con notifiche via email e WhatsApp a 60, 30, 7 e 0 giorni dalla scadenza, così da evitare periodi di inutilizzabilità dello strumento.
Per i dettagli sugli strumenti trattati e le modalità operative consulta la pagina servizi di taratura oppure scarica il listino tarature ufficiale. Per informazioni sull’organizzazione del laboratorio puoi visitare la sezione chi siamo.
Tempi di consegna e modalità operative
Il laboratorio AvaTech Lab opera con tempi di consegna standard di mezza giornata / un giorno lavorativo per gli strumenti più diffusi (gruppi manometrici, manometri singoli, termometri, pinze, bilance F-GAS). Per gli strumenti complessi o per lotti numerosi il tempo può essere concordato. Il pagamento avviene al ritiro in contanti, POS, bancomat o bonifico. Non è prevista la dilazione. Il laboratorio resta chiuso nel mese di agosto.
Conclusioni e contatti
La taratura degli strumenti F-GAS non è una formalità ma un obbligo tecnico e legale che tutela la tua certificazione, la validità dei controlli eseguiti e la tua posizione in caso di ispezione. Pianificare le tarature con 60 giorni di anticipo consente di non fermare mai l’operatività.
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